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Carola Ratecke
“L’attracco da parte della Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa, che era già da due giorni in acque territoriali, appare conforme al testo unico sull’immigrazione nella parte in cui fa obbligo al capitano e alle autorità nazionali indistintamente si prestare soccorso e prima assistenza allo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera”. Lo sostiene il gip di Agrigento, Alessandra Vella, nel provvedimento con cui ha negato la convalida degli arresti domiciliari della comandante della Sea Watch Carola Rackete.
Il giudice, in sostanza, ritiene inapplicabile il decreto sicurezza bis: “Ritiene questo giudice che nessuna idoneità a comprimere gli obblighi gravanti sul capitano della Sea Watch 3, oltre che delle autorità nazionali, potevano rivestire le direttive ministeriali in materia di ‘porti chiusi’ o il provvedimento del ministro degli Interni di concerto con il ministero della Difesa e delle Infrastrutture che faceva divieto di ingresso, transito e sosta alla nave, nel mare nazionale, trattandosi peraltro solo di divieto sanzionato da sanzione amministrativa”.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale deve ritenersi “scriminato per avere agito l’indagata in adempimento di un dovere”. Il dovere di soccorso dei naufraghi” non si esaurisce con la mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione al porto sicuro più vicino”.
Non solo, in merito al reato di resistenza e violenza a nave da guerra, spiega il gip: Le unità navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo quando operano al di fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia una autorità consolare”.
Anche il caso del presunto schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza, rileva il gip, “da quanto emerge dal video, deve essere molto ridimensionato, nella sua portata offensiva, rispetto alla prospettazione accusatoria fondata solo sulle rilevazioni della polizia giudiziaria”.
Insomma, la decisione assunta dal comandante di Sea Watch risulta “conforme alle raccomandazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e a recenti pronunciamenti giurisprudenziali”.
Si legge ancora nel dispositivo del gip: I porti di Malta venivano esclusi perché più distanti e quelli tunisini perché, secondo la sua stessa valutazione, “In Tunisia non ci sono porti sicuri”. Le valutazioni di Carola sono condivise dal giudice “secondo cui Malta non ha accettato le previsioni che derivano dalle modifiche alla convenzione Sar del 2004”. I porti tunisini, inoltre, secondo quanto deciso da Carola, non sono stati ritenuti “conformi alla convenzione di Amburgo”. Il giudice sottolinea che la scelta è stata presa “avvalendosi della consulenza dei suoi legali”.
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