
Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto ‘genitore d’intenzione’).
Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con una sentenza depositata oggi, rigettando la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento che riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.
La Corte, si spiega in una nota, ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia “si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità”, previsto dall’articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, “ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione”
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