Cronaca

Cosa c’è da sapere sul seggiolino anti-abbandono in auto

Da oggi entra in vigore, per i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni, l’obbligo del cosiddetto ‘dispositivo anti-abbandono‘. Perché tale dispositivo sia a norma – ricorda la polizia stradale – è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 249 del 23 ottobre 2019 ed in particolare, alle prescrizioni elencate nell’allegato A del medesimo decreto.

Non è necessario che i dispositivi siano della stessa marca del seggiolino. Infatti, secondo l’articolo 3 del decreto, gli stessi possono essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo. Pur non essendo obbligatorio la Polizia stradale consiglia di “portare sempre al seguito il Certificato di conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia”.

La conformità, infatti, non deve essere dimostrata dal conducente, ma verificata dagli agenti preposti al controllo. L’utilizzo di un dispositivo non conforme o non funzionante è vietato dall’articolo 172, commi 1bis e 10 del Codice della strada che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro nei confronti del conducente (con decurtazione di 5 punti dalla patente). Qualora a bordo del veicolo sia presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell’uso del dispositivo anti-abbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso naturalmente si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.

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