“E’ da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”. E’ quanto precisa la circolare con la quale il Viminale dà ai prefetti “taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche”.
Il rispetto delle misure, spiega il documento firmato dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi, impone la necessita’ di “valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete”. Ad esempio, “il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia) anche se “chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, etc) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto, della distanza interpersonale di un metro e all’utilizzo dei presidi sanitari (mascherine e guanti)”.
Potranno altresì “essere consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute”. In ogni caso, tutti gli spostamenti restano “soggetti al divieto generale di assembramento e all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona”.
Resta “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici” ma “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Lo precisa la circolare con la quale il Viminale dà ai prefetti “taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche”.
“L’attuale disposizione di cui all’articolo 1 del dpcm del 9 marzo scorso – ricorda la circolare – tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione”.
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